Il datore di lavoro, servendosi del servizio di prevenzione e protezione-SPP esterno che lo supporta nella valutazione dei rischi lavorativi, non ha un obbligo formativo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obbligo sorge solo nel caso in cui è consentito allo stesso di svolgere internamente i compiti del SPP.
In particolare, per gli studi professionali, il monte ore della formazione del datore di lavoro-RSPP è di 16 ore, con un obbligo di aggiornamento da ottemperare nel quinquennio successivo al corso di formazione nella misura di 6 ore.
Nell’attuale regolamentazione italiana della salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro non ha un proprio obbligo formativo legato alla salute e sicurezza sul lavoro.
Tale scelta si deve alla circostanza che – in piena coerenza con la direttiva “quadro” europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 89/391 CE) – in Italia il datore di lavoro deve munirsi di un servizio “esperto” (il servizio di prevenzione e protezione, di seguito SPP) che lo supporti nella valutazione dei rischi lavorativi e, più in generale, lo consigli rispetto alle scelte organizzative finalizzate a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Funzioni del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione svolge le funzioni specificamente identificate dall’articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone testualmente che: “Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- al proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- alla fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36”.
Funzione e ruolo del RSPP
A capo del SPP deve trovarsi un soggetto (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP) munito di una specifica competenza, acquisita a seguito di un ampio processo formativo, un corso di formazione per RSPP, (regolato dall’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 e in ultimo nel dettaglio disciplinato dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2012).
Questo soggetto può essere, qualora la complessità organizzativa e prevenzionistica dell’azienda lo richieda, anche coadiuvato da una o più risorse, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, anch’essi tenuti a seguire analogo percorso formativo.
Tuttavia, qualora può capitare – come consentito dalla normativa vigente in relazione alle aziende che non superino determinate soglie numeriche (in particolare negli uffici con meno di 200 lavoratori), identificate all’Allegato II al d.lgs. n. 81/2008 – che anche il datore di lavoro svolga i compiti del SPP in prima persona, decidendo di non nominare un RSPP “esterno” all’azienda.
In questa eventualità anche lui viene considerato come soggetto destinatario di una attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sarà soggetto a seguire un corso RSPP per datore di lavoro.
Affronteremo questa questione in un prossimo articolo.
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