Abbiamo avuto modo di analizzare l’apporto che collaboratori correttamente preparati, come l’Rspp, possono dare al datore di lavoro all’interno di un’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
In quest’articolo invece affronteremo la situazione in cui il datore di lavoro svolga i compiti del RSPP in prima persona, decidendo di non nominare un RSPP “esterno” all’azienda, anche il datore di lavoro viene considerato come soggetto dell’attività di formazione in materia.
Datore di lavoro garante della sicurezza
La formazione RSPP dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione – già introdotta dall’articolo 10 dell’abrogato d.lgs. n. 626/1994 e specificamente disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 – è oggi disciplinata dall’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, il comma 2 di tale articolo dispone che il datore di lavoro il quale intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.
I corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si sarebbe dovuto adottare entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e, cioè, entro il 15 maggio 2009.
Tale accordo in Conferenza Stato-Regioni è stato approvato – peraltro unitamente all’accordo di attuazione dell’articolo 37, comma 1, del “testo unico” in relazione alla formazione dei lavoratori – nella seduta del 21 dicembre 2011 e pubblicato in data 8 gennaio 2012 essendo, quindi, pienamente in vigore.
Esso regolamenta i “contenuti e le articolazioni” del corso per datore di lavoro-RSPP individuando i soggetti formatori, i docenti (necessariamente in possesso dei c.d. criteri di qualificazione del docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto 6 marzo 2013 sulla “qualificazione dei formatori”) e i contenuti del relativo percorso formativo.
L’accordo prevede, tra l’altro, l’obbligo per i datori di lavoro di frequentare anche un corso di aggiornamento.
A questo sono soggetti pure coloro che, alla data della pubblicazione dell’accordo, avevano frequentato i corsi con i contenuti minimi di cui all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 nonché di coloro che nel 1996 usufruirono dell’esonero dalla frequenza di tale corso ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994 per aver optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio diretto di prevenzione e protezione entro il 31 dicembre 1996.
Formazione dei datori di lavoro
Il Corso per Datori di Lavoro RSPP – Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (DdL RSPP) tenuto da Gruppo Errepi Srl, è un corso con taglio tecnico, operativo e legale per Datori di Lavoro.
Destinatario del corso: Datore di Lavoro che intende svolgere in prima persona il ruolo di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
Obiettivi del corso: abilitare il Datore di Lavoro all’esercizio della funzione di RSPP ai sensi e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. art 34 comma 2 e secondo l’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011 atto n. 223. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11.01.2012 e in vigore dal 26.01.2012).
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